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CENTRO STUDI GALILEO

 

LIBRETTO D'IMPIANTO E REGISTRO DELL'APPARECCHIATURA:
IMPORTANTI STRUMENTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FRIGORIFERI

(Art. 122)


Pierfrancesco Fantoni

Libretto/Registro di Impianto e delle apparecchiature (in vendita richiedilo al 0142452403)

 

Introduzione

Le recenti normative in materia di refrigeranti e di impatto ambientale offrono al tecnico frigorista l’opportunità di un approccio più consapevole ed informato agli impianti frigoriferi quando si tratta di intervenire per la loro manutenzione o per l’adempimento delle disposizioni di legge.

Le novità introdotte attraverso l’istituzione del libretto d’impianto e del registro dell’apparecchiatura costituiscono due validi strumenti per agevolare il lavoro di riparazione e di ricerca delle fughe dai circuiti frigoriferi.

DPR 147/2006: libretto d’impianto per i refrigeranti CFC e HCFC

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del 15 febbraio 2006 stabilisce le modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione, condizionamento dell’aria e pompe di calore. I refrigeranti interessati da tale norma sono tutti i CloroFluoroCarburi (CFC) e gli IdroCloroFluoroCarburi (HCFC). Quindi tutti gli impianti frigoriferi funzionanti con i “vecchi” refrigeranti R12 e R502 e il “meno vecchio” R22 sono soggetti alle disposizioni contenute nel DPR.

La finalità di tale DPR è quella di prevenire e ridurre le emissioni di gas refrigerante in atmosfera, favorendone, invece, il recupero. Esso recepisce le disposizioni del Regolamento Europeo 2037 del 29 giugno 2000 che accoglie i propositi fissati dal Protocollo di Montreal in merito alla riduzione delle emissioni di gas che provocano dannosi effetti sullo strato di ozono atmosferico. Tale Regolamento, che ha valore in tutti i Paesi dell’Unione Europea, fissa le tappe progressive per l’eliminazione completa dei refrigeranti HCFC dagli impianti frigoriferi. Il prossimo 1 gennaio 2010 risulta costituire proprio una scadenza importante fissata dal Regolamento: infatti da tale data sarà vietato impiegare refrigeranti HCFC (come l’R22, ad esempio) vergini nella manutenzione ed assistenza delle apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore esistenti. La successiva scadenza stabilita dal Regolamento è il 1 gennaio 2015, a decorrere dalla quale sarà vietato l’uso di tutti gli HCFC.

In ambito nazionale, il DPR 146 istituisce il libretto d’impianto come strumento di registrazione di tutte le operazioni di controllo e le situazioni problematiche riguardanti il gas contenuto nel circuito frigorifero. Ciò significa che qualsiasi impianto caricato con R12, R502 e R22 deve essere corredato dal proprio libretto d’impianto, ove vengono riportate le sue caratteristiche principali unitamente a tutte le operazioni di controllo che esso ha subito nel corso degli anni.

Tale libretto deve essere compilato dal tecnico frigorista in occasione della sua verifica periodica e deve essere conservato dal gestore dell’impianto, ossia da colui che detiene o gestisce l’apparecchiatura di refrigerazione. Sul libretto vanno annotate le verifiche eseguite per il controllo delle fughe di refrigerante, verifiche che vanno eseguite obbligatoriamente ogni anno oppure ogni sei mesi rispettivamente per gli impianti con carica compresa tra 3 e 100 kg e per quelli con carica superiore a 100 kg.

Infine il DPR indica che per eseguire la ricerca delle fughe ci si deve disporre nella condizione più “sfavorevole”, ossia in quella in cui si ha maggior probabilità che si verifichi una fuga di gas, anche delle più piccole dimensioni: infatti la ricerca va fatta con impianto in funzione sul lato di alta pressione e con impianto fermo sul lato di bassa pressione.

Regolamento Europeo 842/2006: registro dell’apparecchiatura per gli impianti a HFC

I refrigeranti IdroFluoroCarburi non provocano alcun danno allo strato di ozono atmosferico, pertanto non sono soggetti alle disposizioni del regolamento Europeo 2037/2000 né al DPR 147/2006. Essi, invece, risultano fornire un notevole contributo all’effetto serra, una volta liberati in atmosfera, per cui sono soggetti a tutta la regolamentazione nata per ottemperare alle disposizioni del Protocollo di Kyoto. Appartengono alla famiglia degli HFC i refrigeranti d’uso più comune nella refrigerazione, nel condizionamento dell’aria e nelle pompe di calore:

- l’R134a, impiegato nella refrigerazione a media e bassa temperatura

- l’R410A e l’R407C, miscele impiegate nel condizionamento dell’aria e nelle pompe di calore

- l’R404A e l’R507, miscele impiegate nella refrigerazione a bassa temperatura.

La tabella 1 riporta alcuni dei refrigeranti puri appartenenti alla famiglia degli HFC. Nella tabella, per ogni refrigerante, viene anche indicato il GWP (potenziale di riscaldamento globale), un indice che quantifica la capacità del refrigerante a contribuire all’effetto serra: maggiore è tale indice maggiore è il suo inquinamento ambientale.

Tabella 1

Refrigerante HFC

GWP

R23

12000

R125

3400

R134a

1300

R143

330

R152a

120

 

 

 

 

Nell’ambito dell’Unione Europea vige il Regolamento 842 del 2006, riguardante i gas fluorurati ad effetto serra. Esso si propone la riduzione  delle emissioni in atmosfera di tali gas, il loro contenimento, l’uso, il recupero e la distruzione. Inoltre istituisce per tutti gli impianti con carica di 3 o più chilogrammi il registro dell’apparecchiatura, su cui riportare alcune caratteristiche tecniche dell’impianto e lo storico delle manutenzione eseguite su di esso.

Per gli impianti contenenti HFC la frequenza dei controlli periodici è la seguente:

- ogni anno per gli impianti aventi 3 kg o più di gas fino a 30 kg

- ogni 6 mesi per gli impianti aventi 30 kg o più di carica e fino a 300 kg

- ogni 3 mesi per gli impianti aventi 300 kg o più di carica

I controlli devono essere eseguiti da tecnici frigoristi certificati, o quantomeno adeguatamente qualificati fino a quando non sarà possibile conseguire la certificazione, ed annotati sull’apposito registro dell’apparecchiatura che deve essere conservato dalla persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dell’apparecchiatura.

Indicazioni sulle modalità di esecuzione del controllo delle fughe

Sia il DPR 147 che il Regolamento Europeo 842 impongono che per tutti gli impianti venga redatto un libretto di impianto (o registro dell’apparecchiatura). Sono esclusi da tale disposizione gli impianti con carica di refrigerante inferiore a 3 kg. Tale documento assume la funzione di memoria storica dell’impianto, in quanto raccoglie tutte le sue problematiche di funzionamento legate a fughe di gas. La tabella 2 riporta in sintesi alcuni dei dati che devono essere sempre riportati sul libretto.

Tabella 2

 

 

Tipologia refrigerante recuperato

Quantità refrigerante recuperato

 

Tipologia nuovo refrigerante caricato

Quantità nuovo refrigerante caricato

Data sostituzione refrigerante

 

Data verifica periodica effettuata per la ricerca di fughe

Tipo e sensibilità cercafughe impiegato

Presenza di fughe            SI         NO

Se SI

Localizzazione della fuga sul circuito frigorifero

Tipo di inconveniente causa della fuga

Descrizione della riparazione eseguita

Quantità di refrigerante aggiunta in seguito alla fuga (reintegro carica)

Data riparazione fuga

Data controllo per individuare eventuale perdita entro 1 mese dalla riparazione

Il libretto, quindi, fornisce informazioni riguardo il tipo e la quantità di gas presente nell’impianto, in modo da non lasciare dubbi al manutentore riguardo le procedure di gestione del gas stesso e le eventuali informazioni derivanti da misure effettuate sul circuito frigorifero (leggi pressioni, temperature, ecc.). Inoltre esso riporta, in occasione di ogni verifica periodica effettuata, l’eventuale presenza di fughe, la loro esatta localizzazione sul circuito frigorifero e la causa che l’ha generata (esempio: perdita da brasatura tra filtro e capillare su tubo liquido causata da eccessiva vibrazione componenti).

Come utilizzare le informazioni riportate sul libretto

Le norme impongono che il frigorista manutentore, come primo atto del suo controllo periodico, verifichi la presenza di fughe proprio nei punti che in passato sono risultati critici, così come annotato sul libretto. Il ripetersi negli anni del medesimo inconveniente nello stesso punto del circuito, inoltre, se annotato sistematicamente sul libretto fornisce una chiara indicazione su una problematica che deve essere senz’altro risolta, in quanto punto debole di quel particolare circuito frigorifero. Questa indicazione emerge anche se nel passato manutentori diversi hanno eseguito le verifiche: come dire che il buon funzionamento dell’impianto non è più legato alla conoscenza unica di un solo addetto alla manutenzione che “custodisce” tutte le informazioni necessarie alla sua riparazione.

La data della verifica effettuata per il controllo delle fughe costituisce un’altrettanta utile indicazione riguardo i problemi che affliggono impianto. Infatti in caso di accertata mancanza di carica dall’impianto è possibile verificare il periodo in cui si è verificata tale perdita. Così, ad esempio, se l’impianto è molto carente di gas, e l’ultima verifica effettuata (così come registrata sul libretto) è recente, allora è plausibile pensare che la dimensione della perdita sia di proporzioni considerevoli (grossa fuga) per cui la sua ricerca può essere effettuata in maniera più veloce, senza la dovuta “meticolosita” che invece richiede la ricerca delle fughe microscopiche.

Infine, il Regolamento Europeo indica i componenti su cui eseguire i controlli di fughe in maniera sistematica e preferenziale: giunti, valvole, filtri, connessioni, ecc. Questo, in quanto su tali parti è più probabile che si verifichino perdite di gas, anche se non in maniera esclusiva. Ovviamente, in mancanza di inconvenienti in tali punti, si rende necessario procedere alla verifica nei restanti componenti del circuito frigorifero.