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ULTIME NOVITA' SUL PATENTINO
(su questa pagina novità aggiornate in diretta sul patentino)

Uscito il decreto Patentino Frigoristi sul sito del governo (20 febbraio 2012)
vedi al link sotto il dettaglio dal sito del governo con anche la lettera di relazione illustrativa del decreto stesso
attendiamo la pubblicazione  in Gazzetta Ufficiale


Il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto il 30 gennaio 2012 (9 febbraio 2012)

Prendi visione cliccando qui dello schema del decreto (clicca qui) (9 febbraio 2012)

Sintesi commentata del decreto (28 dicembre 2011)
altri dettagli nella parte riservata ai soli soci ATF www.associazioneATF.org

Tempi di implementazione

Da nostre stime probabilmente i Tecnici del Freddo potranno incominciare a essere esaminati con schema di certificazione italiano non prima di 3 mesi  e molto più probabilmente  6 mesi  dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Comunque non si potranno iscrivere prima che il registro venga  istituito e gestito da rispettivamente MinAmb e CamCom.

Tempi di ottenimento

1.       I Tecnici del freddo e le imprese avranno 60 giorni dalla istituzione del registro per  iscriversi;

2.       C'è la possibilità di avere un certificato provvisorio della durata di 6 mesi

Destinatari:

Le persone che svolgono sugli impianti di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore contenenti gas fluorurati  le operazioni di:

  • ·         Controllo perdite (da 3 Kg o 6 Kg se ermeticamente sigillati)

  • ·         Recupero gas

  • ·         Installazione

  • ·         Manutenzione e riparazione

e le imprese dello stesso settore che fanno

installazione, manutenzione e riparazione su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore

Contenuti del decreto:

  • ·         I tecnici o le imprese che hanno ottenuto certificati rilasciati da altro stato membro possono iscriversi direttamente al registro presentando copia del certificato accompagnato da una  semplice traduzione giurata

  • ·         A partire dalla data di istituzione del registro, chiunque intenda svolgere le attività deve preventivamente iscriversi al registro e le iscrizioni vengono effettuate esclusivamente per via telematica

  • ·         Il personale tecnico frigorista per ottenere la certificazione deve effettuare una prova di esame teorica e pratica come da competenze e requisiti minimi da 303/08 consultabile  su www.associazioneATF.org

  • ·         L’impresa per ottenere la certificazione dimostra che  :

    o   impiega personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto;

    o   il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.

  • ·          Validità della certificazione 10 anni

  • ·         Definizione di operatore (cioè quella persona responsabile dell’impianto contenente refrigerante HFC). L’operatore viene considerato sempre il proprietario dell’impianto qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento dello stesso


da governo.it
(16 dicembre 2011)

Il Consiglio ha quindi approvato i seguenti provvedimenti:

su proposta del Ministro per gli affari europei, Moavero Milanesi, e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Clini:

- un decreto presidenziale che individua le modalità di attuazione del Regolamento europeo n.842/2006, in materia di riduzione dell’utilizzo di taluni gas fluorurati ad effetto serra, con riferimento alle autorità competenti ed alle procedure per la designazione degli organismi di certificazione e valutazione, nonché alle procedure per l’abbattimento dei rischi. Il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente sul provvedimento.


da zeroemission.tv
(17 dicembre 2011)
Le novità, contenute in un decreto approvato oggi dal Consiglio dei ministri, riguardano principalmente i grandi impianti di condizionamento, refrigerazione e antincendio. Obbligo di certificazione per chi opera nel controllo di questa gamma di prodotti ad effetto serra
Nuove regole sull’uso fluorurati, anch’essi responsabili dell’effetto serra. Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi un decreto che dà compimento anche in Italia a un regolamento europeo (numero 842 del 2006) su questi gas. Le novità riguardano principalmente i grandi impianti di condizionamento, refrigerazione e antincendio. Viene introdotto l’obbligo di certificazione per chi opera nel controllo di questa gamma di prodotti ad effetto serra.

Più nel dettaglio il decreto approvato oggi impone che tutti gli impianti che contengono più di 3 chili di fluorurati debbano essere accompagnati da un registro d'impianto in cui vanno riportati tutti gli eventi durante il funzionamento. Ogni anno i produttori e i grossisti di gas fluorurati (oltre una tonnellata l'anno) dovranno comunicare i dati. Il regolamento europeo stabilisce inoltre che ogni Stato membro istituisca un sistema nazionale di certificazione e attestazione per il personale e per le imprese che svolgono attività di controllo delle perdite e per il ricupero dei gas fluorurati a effetto serra da impianti come frigoriferi, condizionatori, pompe di calore, impianti antincendio. E’ prevista la certificazione e un esame per chi opera in questi segmenti di attività, nonché l’istituzione di un registro delle persone e delle imprese certificate. A questo scopo sarà definito un protocollo d'intesa tra il ministero dell'Ambiente e l'organismo di accreditamento “Accredia”. (f.n.)


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