Una delle tante innovazioni introdotte dalla Direttiva PED e' l’estensione del campo di applicazione agli impianti. Oggi chi costruisce e commercializza un impianto,destinato a funzionare in quanto tale ("Insieme"), e' denominato Fabbricante dell’Insieme e deve soddisfare gli obblighi imposti dalla Direttiva. Questo vale anche per gli Impianti Frigoriferi che per la Direttiva vengono considerati appunto come Insiemi.

Questa importante novita' introdotta dalla Direttiva PED riguarda gli installatori degli impianti frigoriferi e di condizionamento.

L’ing. Alfonso De Lucia del Dipartimento ISPESL di Milano affronta in questo articolo il concetto di Insieme e la sua applicazione,mediante esempi pratici, agli impianti frigoriferi.

Importante novita' nel campo di applicazione della Direttiva

GLI IMPIANTI FRIGORIFERI

considerati "Insiemi" dalla Direttiva P.E.D.

a cura dell’ing. Alfonso De Lucia dell’ISPESL di Milano

 

La Direttiva europea 97/23/CE denominata P.E.D. (Pressure Equipment Directive) si applica alle attrezzature a pressione ed agli Insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile superiore a 0,5 bar.

Per "insieme" la Direttiva intende varie attrezzature a pressione montate da un Fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale. Questo complesso di attrezzature, oltre ad essere montato dal Fabbricante, deve essere commercializzato ed esercito come tale.

Per avere un insieme necessario quindi che le varie attrezzature che lo compongono siano:

Se il Fabbricante commercializza un Insieme per essere messo in esercizio, cosi' come lo ha costruito, deve effettuare all’Insieme la procedura globale di valutazione della conformita' ed apporre la marcatura CE.

Se invece,per espressa volonta'  del Fabbricante, l’Insieme non e' destinato a funzionare in quanto tale ma come:

oppure,

allora a questo Insieme non si applichera' la PED, e quindi non portera' la marcatura CE. I suoi componenti per debbono soddisfare la Direttiva.

L’estensione di un Insieme puo' andare da uno semplice,quale un serbatoio con un dispositivo di sicurezza, fino ad un impianto industriale piu' o meno complesso, quale un impianto frigorifero.

Un insieme finale puo' essere composto da altri insiemi e da altre attrezzature a pressione.

Per ogni Insieme finale sono possibili due casi:

  1. se il Fabbricante immette sul mercato l’Insieme finale destinato a funzionare in quanto tale,questo Insieme finale deve soddisfare la PED. Se qualche insieme costituente l’Insieme finale non porta la marcatura CE,le sue singole attrezzature debbono essere incluse nella valutazione di conformita'.
  2. se l’Utilizzatore si assume la responsabilita' dell’assemblaggio dell’Insieme finale,questo non deve essere sottoposto a procedura globale di conformita' e non deve recare la marcatura CE in quanto non si tratta di un Insieme bensi' di un impianto, che le linee guide europee definiscono, per non fare confusione, " installazione ". Questi impianti installati dall’Utilizzatore non rientrano nella Direttiva ma sono soggetti alle norme nazionali del Paese di installazione.

Gli insiemi oltre a soddisfare i RES (Requisiti Essenziali di Sicurezza) dell’Allegato I alla Direttiva debbono essere sottoposti ad una procedura globale di conformita' che comprende:

  1. la valutazione di conformita' di ciascuna delle attrezzature a pressione costituente l’insieme e che non sono state oggetto di una distinta procedura di valutazione di conformita' ne' di una separata marcatura CE. La procedura di valutazione e' determinata in base alla categoria di ciascuna attrezzatura.
  2. la valutazione dell’integrazione dei diversi componenti dell’insieme in funzione della categoria piu' elevata delle altre attrezzature interessate, senza tener conto degli accessori di sicurezza;
  3. la valutazione della protezione dell’insieme,che per evitare il superamento dei limiti di esercizio ammissibili, deve essere effettuata in funzione della piu' elevata categoria delle attrezzature da proteggere.
  4. La procedura globale di valutazione della conformita' si completa con la verifica finale dell’Insieme che consiste nella effettuazione delle seguenti operazioni:

    Se un insieme e' costituito da prodotti che rientrano in piu' Direttive di prodotto, la marcatura CE da applicare resta una sola,ma il Fabbricante dovra'  rilasciare una dichiarazione di conformita' globale(o piu' dichiarazioni singole)che faccia riferimento a tutte le Direttive applicate all’insieme stesso (macchine,apparecchi a pressione,compatibilita' elettromagnetica,..)con l’indicazione degli eventuali Organismi Notificati intervenuti e delle loro certificazioni rilasciate.

    Ai fini della valutazione di conformit, il Fabbricante dell’Insieme stesso deve seguire le seguenti indicazioni:

    Dopo aver preparato i fascicoli tecnici delle singole attrezzature non certificate CE, il Fabbricante dell’Insieme deve anche compilare un fascicolo tecnico per la valutazione dell’integrazione dei diversi componenti dell’insieme e della protezione dell’insieme stesso cosi' da evitare che vengano superati i limiti di esercizio ammissibili.

    Per la determinazione della categoria di un Impianto Frigorifero e' necessario seguire le seguenti fasi:

    recipienti (condensatori con esclusione di quelli ad aria,evaporatori,ricevitori di liquido, separatori d’olio,compressori ermetici e semiermetici di categoria superiore alla I,ecc..)

    tubazioni ( tubi,accessori,giunti di dilatazione,condensatori ad aria,ecc..)

    accessori a pressione (valvolame,regolatori di pressione,manometri,raccorderia,ecc..)

    giunzioni di collegamento tra le attrezzature costituenti l’insieme (saldature,brasature)

    Alcuni esempi pratici:

    La sostituzione della tubazione non va a costituire un insieme secondo la PED, in quanto l’impianto era gia' in esercizio alla data del 29 maggio 2002. La tubazione nuova da installare costituisce un’attrezzatura a pressione e quindi deve rispondere alla Direttiva, anche se e' l’Utilizzatore che la costruisce. L’Utilizzatore in tal caso assume la figura di Fabbricante della tubazione.

    Se invece della sostituzione, l’Utilizzatore effettua una riparazione della tubazione, allora si avrebbe una "riparazione" di una attrezzatura preesistente alla data di entrata in vigore della PED e quindi si applicherebbero le norme nazionali preesistenti.

    Bibliografia