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CENTRO STUDI GALILEO

 

DIRETTIVA  PED

Art. 18

Sanzioni

1. Il fabbricante o il suo mandatario che produce e commercializza o cede a qualsiasi titolo attrezzature a pressione o insiemi non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I ovvero il cui tipo non sia stato sottoposto alle valutazioni di conformita' previste dagli articoli 10, comma 3, e 14 e relative alle diverse categorie e' punito:

a) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria I, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 15 milioni a lire 90 milioni;

b) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria II, con l'arresto sino a 6 mesi o con l'ammenda da lire 18 milioni a lire 30 milioni;

c) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria III, con l'arresto da 6 mesi a 1 anno o con l'ammenda da lire 18 milioni a 30 milioni;

d) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria IV, con l'arresto da 9 mesi a 3 anni e con l'ammenda da lire 18 milioni a 30 milioni.

2. Le pene di cui al comma 1 sono aumentate da un terzo alla meta' se le attrezzature o gli insiemi appaiono muniti dalla marcatura CE di cui all'articolo 15 o della dichiarazione CE di conformita' di cui all'allegato VII.

3. Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati dagli organi preposti al controllo del rispetto delle norme di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 15 milioni a lire 90 milioni.

4. Agli effetti delle norme penali, le persone che effettuano  le attivita' previste dagli articoli 8 e 10 per conto degli organismi di controllo autorizzati di cui agli articoli 12 e 13 si considerano incaricate di un pubblico servizio.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo e' competente il Ministero dell'industria, del commercio  e dell'artigianato.

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